La Convenzione quadro, entrata in vigore nel marzo 1995, stabilisce i principi fondamentali e contiene misure generali a favore dello sviluppo sostenibile nell’arco alpino.
Il testo della Convenzione è scaricabile in formato pdf.
Articolo 1 | Campo d'applicazione
Articolo 2 | Obblighi generali
Articolo 3 | Ricerca e osservazione sistematica
Articolo 4 | Collaborazione in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico
Articolo 5 | Conferenza delle Parti contraenti
Articolo 6 | Compiti della Conferenza delle Alpi
Articolo 7 | Delibere della Conferenza delle Alpi
Articolo 8 | Comitato Permanente
Articolo 9 | Segretariato
Articolo 10 | Modifiche della Convenzione
Articolo 11 | Protocolli e loro modifiche
Articolo 12 | Firma e ratifica
Articolo 13 | Denuncia
Articolo 14 | Notifiche
La Repubblica d'Austria,
la Confederazione Elvetica,
la Repubblica Francese,
la Repubblica Federale di Germania,
la Repubblica Italiana,
la Repubblica Slovena,
il Principato di Liechtenstein,
nonché
la Comunità Economica Europea,
Consapevoli che le Alpi costituiscono uno dei più grandi spazi naturali continui in Europa, un habitat naturale e uno spazio economico, culturale e ricreativo
nel cuore dell'Europa, che si distingue per la sua specifica e multiforme natura, cultura e storia, e del quale fanno parte numerosi popoli e Paesi,
Riconoscendo che le Alpi costituiscono l'ambiente naturale e lo spazio economico delle popolazioni locali e rivestono inoltre grandissima importanza per le regioni
extra-alpine, tra l'altro quale area di transito di importanti vie di comunicazione,
Riconoscendo il fatto che le Alpi costituiscono un indispensabile rifugio e habitat per molte specie animali e vegetali minacciate,
Consapevoli delle grandi differenze esistenti tra i singoli ordinamenti giuridici, gli assetti naturali del territorio, gli insediamenti umani, le attività agricole e forestali, i livelli e le condizioni di sviluppo economico, l'incidenza del traffico nonché le forme e l'intensità dell' utilizzazione turistica,
Considerando che il crescente sfruttamento da parte dell'uomo minaccia l'area alpina e le sue funzioni ecologiche in misura sempre maggiore e che la riparazione dei danni o è impossibile o è possibile soltanto con un grande dispendio di mezzi, costi notevoli e tempi generalmente lunghi, convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche,
A seguito dei risultati della prima Conferenza delle Alpi dei Ministri dell'Ambiente, tenutasi a Berchtesgaden dal 9 all'11 ottobre 1989, hanno convenuto quanto segue:
Nei settori di cui all'articolo 2, le Parti contraenti convengono:
La Conferenza delle Alpi esamina lo stato di attuazione della Convenzione, nonché dei Protocolli con gli allegati, e espleta nelle sue sessioni in particolare i seguenti compiti:
La Conferenza delle Alpi può deliberare per consenso l'istituzione di un Segretariato Permanente.
Ciascuna Parte contraente può presentare alla Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi proposte di modifica della Convenzione. Tali proposte saranno trasmesse dalla Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi alle Parti contraenti e alle Parti firmatarie almeno sei mesi prima dell'inizio della Sessione della Conferenza delle Alpi in cui saranno prese in esame. Le modifiche della Convenzione entrano in vigore in conformità con le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 12.
Il Depositario notifica alle Parti contraenti ed alle Parti firmatarie:
In fede di ciò la presente Convenzione è stata sottoscritta dai firmatari debitamente autorizzati.
Fatto a Salisburgo, il 7 novembre 1991, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.