Conferenza delle Alpi (Conferenza delle Parti contraenti)
Art. 5, 6 e 7 della Convenzione delle Alpi
La Conferenza delle Alpi, composta dai Ministri degli Stati alpini, rappresenta l’organo decisionale della Convenzione delle Alpi. Alle sedute della Conferenza, che si tengono normalmente ogni due anni su convocazione dello Stato membro che detiene la Presidenza della Convenzione (ogni mandato ha una durata di due anni), possono partecipare in veste di osservatori le Nazioni Unite, le agenzie specifiche dell’ONU, il Consiglio d’Europa e tutti i Paesi europei, oltre alle associazioni transfrontaliere degli enti territoriali alpini. Varie organizzazioni non governative operanti nel settore possono essere inoltre ammesse come osservatori. Le decisioni della Conferenza delle Alpi sono prese su base consensuale.
Se lo si ritiene necessario per l’attuazione della Convenzione delle Alpi, nell’ottica di valutazioni basate su informazioni scientifiche, è possibile istituire gruppi di lavoro. La Conferenza delle Alpi adotta un proprio Regolamento e prende le necessarie decisioni di natura finanziaria.
Le lingue ufficiali della Conferenza delle Alpi sono il francese, il tedesco, l’italiano e lo sloveno, come per i gruppi di lavoro e il Comitato permanente.
Decisioni delle Conferenze delle Alpi
Quadro riassuntivo dei periodi di Presidenza della Convenzione e del Comitato Permanente:
| Periodo |
Presidenza |
Conferenza delle Alpi |
| 2011-2012 |
Svizzera |
Poschiavo |
| 2009-2011 |
Slovenia |
Brdo pri Kranju |
| 2007-2008 |
Francia |
Evian (marzo 2009) |
| 2005-2006 |
Austria |
Alpbach |
| 2003-2004 |
Germania |
Garmisch-Partenkirchen |
| 2001-2002 |
Italia |
Merano |
| 1999-2000 |
Svizzera |
Lucerne |
| 1996-1998 |
Slovenia |
Bled |
| 1995-1996 |
Slovenia |
Brdo |
| 1991-1994 |
France |
Chambery |
| 1989-1991 |
Austria |
Salzburg |
| 1989 |
Germania |
Berchtesgaden |