DEPOSITARIO DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI
Art. 12 della Convenzione delle Alpi
L’Austria è il paese depositario (luogo in cui sono custoditi tutti i documenti
firmati) della Convenzione delle Alpi, come stabilito all’Art. 12 della
Convenzione stessa.
I Paesi alpini riferiscono in merito ai temi riguardanti la Convenzione al
Depositario, il quale informa tutti gli altri Stati e le Parti contraenti di qualsiasi
comunicazione ricevuta, tenendoli quindi informati e aggiornati sulle novità,
quali nuove firme, deposito di ratifiche, ecc.
Il Depositario informa gli Stati alpini e i firmatari di qualsiasi firma, data di
entrata in vigore della Convenzione e dichiarazione effettuata riguardo
all’estensione del territorio della Convenzione.
Contatto:
Ewald Galle
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft
Abt. V/9
Stubenbastei 5
A-1010 Wien
Tel.: + 43 / 15 1522-1617
Fax: + 43 / 15 1522-7626/7624
ewald.galle@lebensministerium.at